Soro: proposta una legge per eleggere il prossimo Parlamento europeo su base regionale

Camera dei Deputati, 07/02/2012

 

CAMERA DEI DEPUTATI
– XVI LEGISLATURA –

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato
SORO

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 in tema di trasformazione delle circoscrizioni per eleggere i membri del Parlamento europeo da pluriregionali a regionali

Relazione

Onorevoli colleghi!— La presente proposta nasce dalla necessità, più volte rimarcata in occasione delle precedenti elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, di garantire una rappresentanza a tutte le regioni italiane, anche a quelle meno popolose.
Il sistema attualmente vigente, infatti, basandosi su collegi pluriregionali e sulle preferenze, fisiologicamente favorisce le regioni più popolose a tutto discapito di quelle più piccole. Il risultato che ne consegue è una netta sovra rappresentazione delle regioni che presentano un maggior numero di abitanti a tutto discapito di quelle più piccole.
La presente proposta di legge propone dunque la trasformazione delle circoscrizioni pluriregionali in circoscrizioni regionali e modifica il meccanismo del riparto di seggi garantendo che a ciascuna di esse venga garantito almeno il numero di seggi inizialmente attribuiti sulla base della popolazione residente.
In tal modo ciascuna regione potrà trovare rappresentanza all’interno del Parlamento europeo, in proporzione alla popolazione che vive all’interno di essa.
In un’Europa sempre più caratterizzata da un’attenzione viva nei confronti anche degli enti costitutivi degli stati, in un’Europa delle regioni come talvolta viene definita, è infatti necessario che gli enti intermedi aventi potestà legislativa – e dunque suscettibili di avere un ruolo primario anche nell’implementazione del diritto comunitario – trovino un’adeguata rappresentanza al centro.
Se è vero che l’Unione europea ha posto fra i suoi obiettivi strategici anche l’integrazione fra i livelli di governo subnazionali, istituendo anche appositi soggetti istituzionali come il Comitato delle regioni, che si pone l’obiettivo di “fare in modo che la legislazione dell’UE tenga conto della prospettiva locale e regionale”, è altrettanto vero che i singoli stati membri devono porre in essere autonomamente tutte le misure necessarie per assicurare, per quanto attiene le loro competenze, che i livelli subnazionali di governo abbiano una presenza significativa anche all’interno delle assemblee rappresentative.
Come un’altra faccia della stessa medaglia, è giusto che anche l’Italia faccia la sua parte per le sue regioni, a maggior ragione alla luce del loro rafforzamento conseguente all’attuazione del Titolo V, parte II della Costituzione, che non solo ha trasferito importanti competenze avviando il nostro stato verso una federalizzazione sempre maggiore e responsabilizzando al contempo gli enti di governo intermedie aventi funzioni legislative nei confronti degli abitanti delle loro comunità.

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 1

1. L’articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e` sostituito dal seguente:
« ART. 2. – 1. Le circoscrizioni elettorali e i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali.
2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali costituisce il collegio unico nazionale.
3. L’assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni e` effettuata sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu` recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Ministro dell’interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all’Italia e attribuendo comunque un seggio ad ogni circoscrizione il cui numero di abitanti sia inferiore a tale quoziente.
5. I rimanenti seggi sono attribuiti alle altre circoscrizioni dividendo il totale del numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei membri spettanti all’Italia, diminuito del numero dei seggi assegnati con le modalita` di cui al comma 4, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu` alti resti ».

Articolo 2

1. Il numero 3) del primo comma dell’articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:
«3) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 2). A tal fine determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna circoscrizione dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono stati assegnati seggi a seguito delle operazioni di cui al numero 2) per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell’articolo 2. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora a seguito di tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti gliene spettano ai sensi del numero 2), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione nelle singole circoscrizioni. Gli eventuali seggi eccedenti le sono sottratti, uno per circoscrizione, fino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l’ordine decrescente delle cifre elettorali circoscrizionali. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista fino all’attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell’assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che hanno già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base all’assegnazione di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non hanno già dato luogo all’attribuzione di seggi. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti restano eletti tutti i candidati della lista e i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista, uno per circoscrizione, seguendo la medesima graduatoria delle parti decimali, a partire dalle circoscrizioni che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggi o, in subordine, seguendo la successione delle precedenti assegnazioni».

Articolo 3

1. Al secondo comma dell’articolo 35 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole: « circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « circoscrizioni individuate ai sensi dell’articolo 2 ».
2. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e` abrogata.

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